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Riassetto istituzionale delle Province

     Giugno 26, 2017   No Comments

di Giovanni Torri

Lo scandalo della regione Lazio, rapidamente allargatosi ad altre realtà locali e il cui punto di arrivo non è ancora immaginabile, ha evidenziato ancora una volta la potenzialità criminogena di leggi nazionali e regolamenti regionali e di come il pubblico denaro venga sperperato al fine di mantenere il carrozzone politico clientelare a spese del cittadino e sulla sua pelle. Sulla pelle dei cittadini, dal momento che, come da molto tempo vado ripetendo, è sui livelli di assistenza che si abbatte la scure della spending review, non sulle incomprimibili spese clientelari che, come messo in evidenza dal Tavolo Tecnico per la verifica degli adempimenti regionali con il comitato permanente per la verifica dei LEA nella riunione del 3 aprile 2012. Nel Lazio, ma l’esempio della regione oggi al centro degli scandali può essere riferito a molte altre realtà locali, il costo totale del personale sanitario dipendente nell’anno 2011 eÌ risultato in diminuzione rispetto all’anno 2010 di 94,8 mln di euro, il che significa che è diminuito il numero di medici e paramedici spesso in maniera indiscriminata e senza tenere conto delle criticità assistenziali. In compenso si eÌ rilevato un incremento rispetto al 2010 di 12 mln di euro e di 79,6 mln di euro rispetto al programmatico 2011 dovuto principalmente all’incremento della spesa per consulenze sanitarie e non all’incremento della spesa per altri servizi. Dall’anno 2009 all’anno 2011 Inoltre, gravissimi fatti illeciti sono stati riscontrati nel settore della spesa sanitaria, come rilevato nella relazione del Procuratore Regionale della Corte dei Conti Angelo Raffaele De Dominicis. Questi dati confermano un dato di fatt il combinato disposto della legge di riforma 229/99 (riforma Bindi) e della riforma del titolo V della Costituzione, hanno consegnato nelle mani della politica locale la spesa sanitaria e reso legale il suo utilizzo a fini clientelari. Per capire il senso di questa affermazione, confermata dai dati sull’incremento delle spese per consulenze, basta rileggere gli articolo 15 septies e 15 octies della 229/99: Art. 15-septies ‘3f(Contratti a tempo determinato) 1. I direttori generali possono conferire incarichi per l’espletamento di funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, entro il limite del due per cento della dotazione organica della dirigenza, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali apicali o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro e che non godano del trattamento di quiescenza. I contratti hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo. 2. Le aziende unità sanitarie e le aziende ospedaliere possono stipulare, oltre a quelli previsti dal comma precedente, contratti a tempo determinato, in numero non superiore al cinque per cento della dotazione organica della dirigenza sanitaria, ad esclusione della dirigenza medica, nonché della dirigenza professionale, tecnica ed amministrativa, per l’attribuzione di incarichi di natura dirigenziale, relativi a profili diversi da quello medico, ad esperti di provata competenza che non godano del trattamento di quiescenza e che siano in possesso del diploma di laurea e di specifici requisiti coerenti con le esigenze che determinano il conferimento dell’incarico … Art. 15-octies’3f(Contratti per l’attuazione di progetti finalizzati) 1.Per l’attuazione di progetti finalizzati, non sostitutivi dell’attività ordinaria, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere possono, nei limiti delle risorse di cui all’articolo 1, comma 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso, di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale, nonché di abilitazione all’esercizio della professione, ove prevista. E’ evidente come, grazie a norme come quelle riportate e grazie al potere assoluto conferito ai Direttori Generali, di stretta nomina politica, la sanità abbia preso il posto di quelle che erano le vecchie Partecipazioni Statali moltiplicato per il numero delle regioni, trasformando il sistema di tutela della salute dei cittadini in un sistema di tutela delle clientele politiche. E il sistema, nella sua perversione, funziona come una perfetta organizzazione militare. Il DG, infatti, è dominus assoluto del piccolo regno che è chiamato a governare, ma questo potere (e i lauti stipendi che ne conseguono) è garantito, per il presente e per il futuro, dal politico locale di riferimento e dalle sue fortune. Quale sarà dunque l’interesse preminente del potente cliente del politico? La risposta è fin troppo semplice: mantenere, anche economicamente, l’apparato clientelare del suo datore di lavoro con gli strumenti di legge messi a disposizione dalla 229/99. Si era sperato che l’avvento del governo dei tecnici, destinato nelle intenzioni a risolvere le numerose distorsioni di una spesa pubblica ormai fuori controllo grazie alle irresponsabili politiche degli ultimi 20 anni, avrebbe modificato anche i meccanismi di spesa della sanità, rendendola più sostenibile e più equa. Le speranze sono immediatamente evaporate nel leggere la composizione del governo. Come si poteva immaginare una correzione della 229/99 se a reggere il dicastero era stato messo il padre vero della legge, ovvero il ministro Balduzzi che della legge Bindi fu il reale ideatore ed estensore? E infatti la recente e strombazzata iniziativa del governo sulla sanità appare come un pannicello caldo messo su una ferita ormai in cancrena. Ciò che sorprende è che nessuno dei super-economisti e nessuno dei super-manager presenti nel governo si sia curato di denunciare il mostruoso conflitto d’interessi presente in un sistema nel quale committente pagatore, erogatore e controllore sono rappresentati dallo stesso soggetto. C’è da chiedersi se una tale aberrazione sia prevista come economicamente praticabile, anzi vantaggiosa, nei programmi di studio della prestigiosa Università Bocconi o nei regolamenti delle aziende e grandi banche da cui molti ministri provengono. Appare evidente come nessuna politica di revisione della spesa o di prevenzione alla corruzione può pensare di avere successo se non si mette mano con coraggio e decisione alla riforma della 229/89 ritornando allo spirito di quelle riforme che, in precedenza, avevano intrapreso un percorso di ammodernamento della sanità italiana come nel caso della legge 502/92. Potrebbe rappresentare un primo inizio. Certamente il sistema va interamente ripensato a partire da quella legge di riforma del 1979 che, abolendo il sistema mutualistico fino ad allora in vigore (sistema Bismarkiano tuttora in uso in Germania) e scegliendo il sistema inglese (sistema Beveridge, attualmente fortemente criticato in Inghilterra e Canada) ha trasformato il nostro sistema sanitario da un sistema basato sulle assicurazioni sociali e quindi esterno alla spesa pubblica (e all’epoca della sua abolizione economicamente florido e detentore di un impressionante patrimonio immobiliare) in un sistema universalistico interamente a carico della spesa pubblica. Occorreva riformare il sistema Bismarkiano rendendolo solidale, non abolirlo sostituendolo con un sistema che in paesi molto più sobri del nostro e con un livello di corruzione immensamente più basso sta ugualmente mostrando i propri gravi limiti e il proprio insopportabile peso sulla spesa dello Stato. Ma non bastassero i limiti evidenziati dal sistema in sé, con la riforma del ’99 nel nostro Paese si sono volute inserire norme che sarebbero state apprezzate sicuramente nei paesi del socialismo reale prima della caduta del muro di Berlino.

  •   Published On : 7 anni ago on Giugno 26, 2017
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  •   Last Updated : Giugno 26, 2017 @ 10:20 pm
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