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Congelamento di embrioni. Per trasferimento differito o per adozione prenatale

     Giugno 28, 2017   No Comments

Situazioni e circostanze di un certo rilievo, come sono riprese in relazione, mi portarono alla proposta di legge che qui pubblico di seguito. 21 anni fa. I tempi attuali, il dibattito in atto nel Paese e che anche qui riproponiamo sui diritti civili, sono un “contesto” nel quale qualche riflessione e considerazione come quelle che seguono trovano e possono trovare più favorevole“ambiente”. Di quanto allora, esclusi pochissimi, proprio non trovarono. Anzi,furono le ragioni di un ostracismo anche assai violento, “conveniente”. Tant’è! Sbaglierò. Ci vorranno forse ancora tanti anni (spero meno di 21). Sono sicuro che in futuro quegli indirizzi, quelle soluzioni troveranno più riscontro che contrarietà.

Proposta di legge
D’iniziativa del deputato Ugolini
Normein materia di congelamento di embrioni per trasferimento differito o peradozione prenatale.
Presentatail 30 novembre 1995
Lecontinue trasformazioni sociali, sollecitate dalla ricerca scientifica inrapido divenire, ci impongono di legiferare con altrettanta rapidasollecitudine per migliorare la realizzazione e l’organizzazione legislativadel Pese e per non lasciare esclusivamente alla discrezione dei singoli lepesanti responsabilità morali alle quali la stessa ricerca scientificaprepotentemente ci richiama. Gli embrioni umani (o, per alcuni, ipre-embrioni), dopo la fertilizzazione in vitro, sono oggetto di dibattito intutto il mondo per essere o meno ritenuti un inizio della vita individualedell’uomo od un inizio solo virtuale di quello che potrebbe essere, ma non èancora, un individuo; il 50-70 per cento di questi embrioni vengonospontaneamente perduti. Il dibattito circa la possibile definizione di questiembrioni apre, di conseguenza, un secondo dibattito tra due posizioni dipensiero, ugualmente legittime, perché traggono origine dalla diversadefinizione preliminarmente assunta dell’embrione, inteso come individuo inpotenza o come individuo in essere, quella cioè di chi ritiene lacontraccezione (o intercettazione) post-coitale un mezzo non abortivo e quelladi chi invece ritiene questa definizione un termine improprio per indicare unaprocedura farmacologica che si dovrebbe chiamare più propriamente aborto.
Ilnostro Paese si è dotato da tempo della legge 22 maggio 1978, n. 194, sulla interruzionevolontaria di gravidanza allo scopo di offrire una soluzione al problemasociale costituito dal ricorso all’aborto clandestino e ai rischi connessi perla salute e la vita della popolazione coinvolta.
Lalegge articola le possibilità istruite per poter interrompere la gravidanza incasi prestabiliti. Nulla è per contro mai stato definito per consentire unaadeguata regolazione dell’intercettazione post-coitale o dell’abortopre-clinico, così come lo si voglia definire.
E’necessario ricordare, a questo proposito, che il Comitato per gli aspettimedici della riproduzione umana della Federazione internazionale di ginecologiae ostetricia (FIGO), su specifica richiesta dell’OMS, ritiene che la gravidanzasia da considerare iniziale solo dopo l’annidamento dell’uovo fecondato (1985).
Finoad oggi l’avvio del processo di impianto dell’uovo fecondato poteva essereimpedito mediante la somministrazione post-coitale di farmaci ormonali o conl’inserimento di strumenti endouterini; alcuni di questi farmaci sonosicuramente efficaci, ma autorizzati solo in altri Paesi della Comunitàeuropea; altri, in uso nel nostro Paese, vengono diffusamente utilizzati perquesto scopo senza una autorizzazione, senza certezza della loro efficacia,senza certezza della loro innocuità per la donna, né sui loro possibili effettiteratogeni sull’embrione. Questi, farmaci diversi per natura ed effetti,vengono genericamente chiamati “pillole del giorno dopo”.
Oggile recenti acquisizioni scientifiche hanno portato il gruppo di ricerca della Clinica ostetrica e ginecologicadell’università di Bologna ad avviare un programma che prevede il recupero edil congelamento di embrioni da donne che hanno deciso di fare uso della leggeche regola la interruzione volontaria di gravidanza, con metodi incruenti edindolori, allo scopo di provvedere o ad un trasferimento nelle stesse donnedilazionato nel tempo, o ad un loro trasferimento a donne sterili come atto diadozione prenatale. Il programma pilota in corso potrebbe avere un futuro di largadiffusione ed è pertanto opportuno dotarsi di una legge in grado di regolarnele procedure quanto prima.
Sefino a ieri quegli embrioni venivano ineluttabilmente distruttifarmacologicamente prima e chirurgicamente dopo, oggi una significativa quota diquesti può essere recuperata prima di una decisione abortiva e gli embrionicosì ottenuti possono essere congelati prima di essere trasferiti o nellastessa donna in un momento differito o a donne che non possono altrimenti averefigli (studio in corso presso la Clinica ginecologica ed ostetricadell’università di Bologna). Il silenzio del legislatore in presenza di questapossibilità tecnica equivale, in primo luogo, alla rinuncia ad offrire alledonne una opportunità di scelta in più. Tale opportunità appare tanto piùsignificativa per le donne che devono essere sottoposte, per ragioni di salute,a trattamenti medici o chirurgici che possono essere lesivi delle loro capacitàriproduttive, consentendo loro la possibilità di diventare madri utilizzando ilproprio patrimonio genetico.
Aciò si aggiunge, onorevoli colleghi, che abbiamo oggi la rara possibilità dilegiferare in stretto rapporto temporale con la introduzione di una procedurache, se accettata e diffusa nel Paese, potrà contestualmente evitare la perditadi un certo numero di embrioni e rispondere alla richiesta di coppie steriliche fanno richiesta di adozione.
Insintesi, il congelamento di embrioni prelevati dopo la fertilizzazione degliovociti e prima dell’impianto per trasferimento differito o per adozioneprenatale comporta numerose conseguenze positive:
consentealle donne, che in una determinata fase della vita sono impossibilitate aportare avanti la gravidanza, di spostare nel tempo la propria possibilità dimaternità;
consentedi limitare il ricorso alla intercettazione post-coitale della gravidanza,limitando la perdita di embrioni;
consentedi ridurre il numero degli aborti nel nostro Paese;
consentedi offrire una soluzione al problema sociale della sterilità, che sappiamoessere numericamente assai rilevante anche nel nostro Paese, venendo incontroalla domanda insoddisfatta di genitorialità;
consentela riduzione dei costi delle complicazioni delle procedure mediche echirurgiche relative alle intercettazioni post-coitali;
consentela possibilità di divenire madri, utilizzando il proprio patrimonio genetico,alle donne che debbono essere sottoposte a trattamenti medici o chirurgicidestinati a ledere la loro capacità riproduttiva;
consentealle coppie una nuova forma di adozione (prenatale) che si basa sultrasferimento degli embrioni congelati nell’utero della madre adottante. Questomodello di maternità è più simile a quello di “maternità bio-sociale” che siamoabituati a considerare “naturale”;
sanciscela possibilità di far coesistere il diritto all’autodeterminazione della donnae la tutela dell’embrione sin da fasi assai precoci del suo sviluppo (fasepre-embrionali e pre-impiantatoria).
PROPOSTADI LEGGE
Art.1
1.Ledonne di età compresa fra i 16 e i 50 anni che sono a rischio di una gravidanzanon desiderata e che hanno esplicitamente dichiarato per iscritto, pressocentri pubblici di fecondazione assistita autorizzati, la volontà di spostarenel tempo la propria maternità, possono sottoporsi alle procedure di recuperodegli embrioni dalla cavità uterina, prima del loro impianto. Gli embrioni cosìottenuti vengono sottoposti ad un processo di congelamento e conservati, per unmassimo di 10 anni, presso i centri. Entro tale periodo è la facoltà delledonne di chiedere la restituzione dei propri embrioni o deciderne la messa instato di adozione.
2.L’attodella donazione è gratuito.
Art.2
1.Ledonne di età compresa fra i 16 e i 50 anni che sono a rischio di una gravidanzanon desiderata e che hanno esplicitamente dichiarato per iscritto, pressocentri pubblici di fecondazione assistita autorizzati, la volontà di dare inadozione i propri embrioni, possono sottoporsi alla medesima procedura di cuiall’articolo 1.
2.Possonoutilizzare la procedura di cui all’articolo 1:
a.Ledonne donatrici di età compresa tra i 16 e i 50 anni, che abbianodeliberatamente ed esplicitamente dichiarato per iscritto il loro consenso alasciare gli embrioni eventualmente ottenuti in adozione a coppie a loroignote;
b.Lecoppie che richiedano tale adozione in età compresa tra i 18 e i 50 anni.
3.Pergli embrioni ottenuti da donatrici di età superiore ai 35 anni devono esserepreviste tutte le procedure cliniche di dia­gnostica prenatale.
4.Aifini della presente legge per coppie si intendono sia quelle fondate sul matri­monio,sia le unioni eterosessuali di per­sone conviventi in modo continuativo daalmeno tre anni.
Art.3
1.Atutela del neonato, in seguito a interventi con tecniche di riproduzione as­sistita,non è ammessa la possibilità di disconoscimento della potestà parentale daparte di chi abbia sottoscritto la richiesta di adozione.
2.Ifigli adottati con la procedura di cui ai comma 1 assumono tutti i diritti deifigli altrimenti adottati.
3.Incasi eccezionali, motivati da ra­gioni mediche, il rappresentante legale ocoloro che esercitano la potestà sul minore, possono richiederel’autorizzazione del giu­dice tutelare al fine di prendere visione dei datisanitari della donatrice e, ove possi­bile, dei donatori.
Art.4
1.Per le donatrici minorenni valgono le disposizioni di cui all’articolo 12 dellalegge 22 maggio 1978, n. 194.
Art.5.
1.Laprocedura di cui all’articolo 1 deve essere svolta nell’ambito di strutturepubbliche idonee ed attrezzate, dotate di un sistema di controllo di qualitàdel lavoro clinico e di laboratorio certificato dal Ministro della sanità.
2.Icentri pubblici autorizzati devono garantire, limitatamente ai casi di dona­zione,che:
a)vengano eseguite indagini cliniche sulla donatrice e, ove possibile, sui dona­tori,per accertare le buone qualità del­l’embrione;
b)venganocompiuti tutti gli esami idonei per la ricerca della positività nei confrontidel virus dell’Hiv;
c)laconservazione degli embrioni avvenga secondo modalità tali da consen­tire inogni momento e senza possibilità di equivoco l’identificazione della donatriceda parte dei sanitari.
Art.6
1.Ai centri pubblici autorizzati sono vietati:
a)la manipolazione genetica degli embrioni;
b)qualsiasitipologia di manipola­zione a fini eugenetici;
c)laselezione di embrioni in base al sesso;
d)l’importazionee l’esportazione de­gli embrioni.
Art.7
1.La procedura di cui all’articolo 1, essendo tesa al recupero di embrioni il cuidestino alternativo è quello della distru­zione, è da considerare un attoconforme ai doveri e alle finalità del lavoro del medico anche quando laprocedura fallisca e corn­porti la perdita dell’embrione in una qual­siasidelle fasi di raccolta, congelamento o trasferimento.
Art.8
1.La procedura di cui all’articolo 1 è completamente gratuita per la donatrice enon potranno essere in alcun modo compu­tati costi per l’adozione di embrioni,di­versi da quelli stabiliti dal Servizio sanita­rio nazionale perl’espletamento di una gravidanza.
Art.9
1.Il medico è il garante dell’anonimato nei confronti della donatrice e dellacoppia adottante.

  •   Published On : 7 anni ago on Giugno 28, 2017
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  •   Last Updated : Giugno 28, 2017 @ 12:38 pm
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